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Indennità Covid-19: istruzioni operative INPS

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Indennità Covid-19: istruzioni operative INPS

Il Decreto Rilancio ha prorogato ed esteso le prestazioni a sostegno del reddito in favore di particolari categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite dall’emergenza Covid-19 (art. 84 DL 34/2020).

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, la fruizione e la cumulabilità delle suddette indennità (Circ. INPS 6 luglio 2020 n. 80).

Liberi professionisti (art. 84, c. 2, DL 34/2020)

I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo (art. 53, c. 1, TUIR), iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95), non titolari di trattamenti pensionistici diretti e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare di un’indennità pari a € 1000 per il mese di maggio 2020 se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 (individuato secondo il principio di cassa) rispetto a quello percepito nello stesso periodo del 2019.

Collaboratori coordinati e continuativi (art. 84, c. 3, DL 34/2020)

I collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO.), iscritti alla Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95), non titolari di trattamenti pensionistici diretti, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il proprio rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, possono beneficiare della stessa indennità di € 1000 per il mese di maggio 2020.

Lavoratori in somministrazione (art. 84, c. 5 e 6, DL 34/2020)

I lavoratori somministrati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (codici ATECO presenti nella Circ. INPS 6 luglio 2020 n. 80), che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (o che hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato), che non sono titolari di trattamenti pensionistici diretti, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI, possono beneficiare di un’indennità di € 600 per il mese di aprile 2020 e di un’indennità di € 1000 per il mese di maggio 2020.

Lavoratori stagionali (art. 84, c. 6, DL 34/2020)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di trattamenti pensionistici diretti, né di reddito di lavoro dipendente, né di NASPI, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità di € 1000 per il mese di maggio 2020.

Presentazione delle domande

I CO.CO.CO. e i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già chiesto e percepito l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020 (artt. 27 e 29 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) non devono presentare una nuova domanda, ma l’indennità per maggio 2020 verrà erogata direttamente dall’INPS, in presenza dei predetti requisiti e secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella precedente domanda.

I liberi professionisti e i lavoratori somministrati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono presentare apposita domanda per poter fruire della prestazione nel mese di maggio (per i liberi professionisti) e nei mesi di aprile (per i lavoratori somministrati), tramite il servizio Contact Center integrato oppure accedendo all’apposito servizio nel sito dell’INPS attraverso le seguenti credenziali:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Le medesime modalità di presentazione sono valide per i CO.CO.CO. e per i lavoratori stagionali che non hanno presentato la domanda di indennità per i mesi di marzo e aprile e vogliono beneficiare della prestazione per il mese di maggio.

Cumulabilità e compatibilità

Le indennità suddette non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con:

  • le indennità in favore dei lavoratori domestici (art. 85 DL 34/2020);
  • le indennità dal Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020);
  • le indennità in favore dei lavoratori sportivi (art. 98 DL 34/2020);
  • le indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (art. 78 DL 34/2020);

mentre sono cumulabili con:

  • l’assegno ordinario di invalidità (L. 222/84);
  • la NASPI, la DISCOLL e la disoccupazione agricola (in caso di liberi professionisti e CO.CO.CO.);
  • le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, e le prestazioni di lavoro occasionale.

Inoltre, le suddette indennità sono invece incompatibili con:

  • il Reddito di emergenza (art. 82, c. 3, DL 34/2020);
  • le pensioni dirette a carico dell’AGO, delle forme ad essa compatibili e della Gestione Separata (art. 2, c. 26, L. 335/95);
  • l’Ape sociale (art. 1, c. 179, L. 232/2016);
  • il Reddito di cittadinanza (Rdc) di importo pari o superiore a quello dell’indennità (in caso di importo inferiore, verrà riconosciuto un incremento del Rdc fino a € 600 per aprile e di € 1000 per maggio);
  • la NASPI (in caso di lavoratori stagionali e in somministrazione).

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la circolare INPS del 6 luglio 2020, n. 80