INL, ulteriore maggiorazione delle sanzioni per recidiva
Al fine di contrastare i fenomeni del lavoro sommerso, dell’interposizione, del distacco transnazionale e delle infrazioni in materia di orario di lavoro, riposo settimanale, salute e sicurezza sul lavoro, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto:
– la maggiorazione del 10% e del 20% delle sanzioni,
– un ulteriore raddoppio delle maggiorazioni nel caso in cui il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
L’accertamento. Ai fini della verifica sulla sussistenza della recidiva, occorrerà fare riferimento agli illeciti definitivamente accertati, ovvero:
– alla scadenza del termine per impugnare l’ordinanza – ingiunzione ex art. 18, l. n. 689/1981;
– nell’ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
– al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.
Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.
(Fonte: lavoropiu.info)
Qui la nota dellIspettorato Nazionale del Lavoro del 5 febbraio 2019, n. 1148