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INPS, disciplina del reddito di cittadinanza

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INPS, disciplina del reddito di cittadinanza

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei maggiorenni del nucleo familiare, di:

– immediata disponibilità al lavoro;

– adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale e di completamento degli studi.

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, il reddito di cittadinanza (Rdc) viene denominato pensione di cittadinanza.

La domanda. Il Rdc è concesso dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso le Poste Italiane, i CAF o telematicamente con SPID sul portale www.redditodicittadinanza.gov.it.

Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all’INPS entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

I requisiti. L’INPS verifica i requisiti per l’accesso al Rdc entro 5 giorni lavorativi, e definisce la domanda entro la fine del mese successivo alla trasmissione allo stesso Istituto.

I requisiti per l’accesso al beneficio sono:

– requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, ovvero essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi UE oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o UE e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inoltre avere la residenza in Italia da almeno 10 anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

– requisiti reddituali e patrimoniali mediante l’attestazione ISEE, ovvero un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro, un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a una soglia di 30.000 euro, un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo (le soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità) e un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc (incrementata a 7.560 euro per la Pdc);

– requisiti di godimento di beni durevoli, ovvero nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, e neppure di navi e imbarcazione da diporto;

– requisiti di compatibilità, ovvero che il Rdc è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Il Rdc/Pdc è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti, da dichiarare nel quadro E della domanda. In caso di attività lavorativa in corso dalla quale non derivano redditi rilevanti per l’intera annualità ISEE, va compilato il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

Le caratteristiche. Il Rdc, a livello economico, si compone di:

– una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini Rdc; per la Pdc, la predetta soglia è incrementata a 7.560 euro (c.d. quota A);

– una componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui. In caso di Pdc, il predetto limite massimo è pari a 1.800 euro annui.

Il Rdc non può essere inferiore a 480 euro annui e non superiore a 9360 euro annui.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc, che permette di:

– effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza determinata in base alla composizione del nucleo familiare;

– effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto, se l’importo del beneficio economico sia comprensivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni in locazione;

– effettuare il bonifico per il pagamento della rata del mutuo, se la predetta integrazione sia concessa ai nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno dei componenti il medesimo nucleo familiare;

– soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche.

Per quanto riguarda le variazioni da comunicare durante il godimento del Rdc, ovvero le variazioni del nucleo familiare, patrimoniali, dell’attività lavorativa o d’impresa, bisogna compilare il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”.

Il monitoraggio delle erogazioni del Rdc e degli incentivi spetta all’INPS.

Il Rdc abroga la disciplina del REI a decorrere dal mese di marzo 2019, pertanto l’ultima data utile per la presentazione della domanda di REI è stata il 28 febbraio 2019. Per coloro ai quali il REI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.

Il beneficio economico del Rdc ha carattere assistenziale, per cui è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Fonte: lavoropiu.info )

Qui la circolare dellINPS del 20 marzo 2019, n. 43