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Intercettazioni. In Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 216/2017

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Intercettazioni. In Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 216/2017

«Sempre più spesso, il dibattito pubblico è incentrato sul tema dell’inopportunità della divulgazione del contenuto di conversazioni intercettate, irrilevanti ai fini delle indagini nel cui contesto le attività di captazione sono state autorizzate. Sul punto, la necessità di riorganizzare le norme processuali, al fine di maggiormente tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, è condivisa da tutti; nondimeno le modalità con cui farlo sono sovente di difficile individuazione. Ciò non deve stupire poiché nella dinamica in questione, che allo stato attuale è certamente caratterizzata da aspetti patologici, entrano in scena interessi contrapposti e tuttavia tutti delicati e meritevoli della massima considerazione da parte del legislatore, quali il diritto alla riservatezza, la tutela delle indagini, la libertà di informazione».(Così D. Ferranti, Riflessioni sulle linee guida della riforma del processo penale, CP, 2017, 322.4).

Con queste parole, il Presidente commissione Giustizia Camera dei deputati, XVIIa legislatura, ha perfettamente evidenziato uno dei due principali aspetti che hanno determinato il rilevante intervento operato dal Legislatore sul “ sistema” intercettazioni.

Aspetti di particolare urgenza e delicatezza, se proprio per il decreto in tema di intercettazioni la l. 103/2017 ha previsto un termine di adozione di soli tre mesi, laddove in generale per gli altri decreti è stato indicato il termine di un anno.

E invero, dall’agosto 2016 il disegno di legge in tema di riforma del codice di procedura penale rispetto alle precedenti versioni si era notevolmente arricchito, avendo “inglobato” anche la disciplina in tema di deposito degli atti e tutela della riservatezza (già prevista ma con ben minore portata) e quella sull’uso del c.d. trojan.

Vale la pena, anche su questo punto, di riportare le parole dell’On. Ferranti, tratte dall’articolo sopra citato: «[…] la delega prevede opportunamente la regolamentazione dei limiti al ricorso allo strumento investigativo del c.d. baco trojan, il virus che consente di intercettare continuativamente tutta l’attività di un’utenza mobile, di un computer o di un tablet, che in alcuni casi possono essere utilizzati addirittura quali microfoni sempre accesi. La delega pone opportune limitazioni sia operative sia per tipi di indagine nelle quali sarà possibile far ricorso a tale invasiva modalità di intercettazione, con limitazioni ulteriori da quelle poste, nel silenzio della legge, dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione. Si tratta dei soli reati gravi di notevole allarme sociale, elencati dai commi 3-bis e 3-quater dell’art. 51 c.p.p.».

Non solo riservatezza e captatori, certo, ma proprio dalla rapida disamina di tali due problematiche emerge chiarissimo lo “spirito” della riforma (e, se è consentito, la ragione delle prese di posizione e delle polemiche che hanno accompagnato la stessa prima ancora dell’approvazione).

Indubbiamente, in un’epoca di globale ripensamento dei delicati equilibri tra esigenze di accertamento di fatti penalmente rilevanti e rispetto dei diritti dei cittadini, la disciplina delle intercettazioni acquista autonomamente un particolare significato. L’assoluta centralità alla tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni quale espressione primaria della personalità dei singoli si scontra in effetti, alle volte con drammatica intensità, con rilevanti quanto legittimi “sacrifici” di tali diritti, ogni qual volta la repressione (nonché, in alcuni casi, la prevenzione) di fatti di penale rilevanza può risultare condizionata da un corretto, tempestivo ed esaustivo utilizzo dello strumento di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni. Si può anzi ritenere che poche altre disposizioni previste dal codice di procedura siano in grado di determinare, con altrettanta efficacia, la possibilità di accertamento di un reato. Prevedere quindi la possibilità astratta di intercettare significa ammettere una ragionevole possibilità di repressione di uno specifico comportamento.

Il Legislatore ha deciso di intervenire su alcuni specifici aspetti, aventi a oggetto in particolare il regime di deposito delle intercettazioni – anche con riguardo alla fase cautelare –, prevedendo un potere di selezione in punto di utilizzabilità e utilità processuale delle conversazioni intercettate da parte del P.M. e ridefinendo la procedura di stralcio in contraddittorio delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti. Inoltre, nuove disposizioni sono state fornite con riguardo ai mezzi tecnici utilizzati per alcune particolari forme di captazioni.

Una tutela, dunque, sul piano formale e su quello tecnico, a fronte di potenziali compromissioni di diritti non solo di primaria rilevanza sul piano costituzionale ma percepiti come tali anche a livello sociologico e culturale.

In via del tutto preliminare rispetto all’analisi del provvedimento, occorre evidenziare che il testo approvato ha previsto all’art. 9 una disposizione transitoria che non compariva nella prima bozza del decreto attuativo.

ART. 9, d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

Disposizione transitoria

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[…]

Di fatto, con l’entrata in vigore sono pertanto pienamente vigenti solo due dei numerosi profili sui quali la riforma è intervenuta. Un primo profilo, disciplinato dall’art. 1, riguarda l’inserimento nel codice penale della fattispecie di cui all’art. 617-septies, rubricato Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, che non dovrebbe creare particolari criticità, ferma restando l’applicazione dei principi generali di cui all’art. 2 c.p.

Meno lineare l’entrata in vigore immediata dell’art. 6, che contiene le Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Il fatto che il Legislatore abbia introdotto, contestualmente all’entrata in vigore del provvedimento oggetto del presente commento, la possibilità di utilizzo dei captatori informatici in relazione alle operazioni relative a delitti contro la pubblica amministrazione senza che le stesse siano inserite – almeno per centottanta giorni – nel contesto normativo generale con il quale la riforma ha disciplinato il problema, potrebbe creare qualche difficoltà, sul piano sistematico come su quello operativo.

L’ultima versione del decreto ha poi inserito un’ulteriore comma nella disposizione transitoria:

ART. 9, d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

Disposizione transitoria

[…]

2. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Si tratta della modifica al comma 2 dell’art. 114 c.p.p., laddove, dopo le parole dell’udienza preliminare, sono inserite fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292, in base alla quale è venuto meno il divieto di pubblicazione, anche parziale, «degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare» con riguardo alle ordinanze che dispongono le misure cautelari.

Estratto da C. PARODI N. QUAGLIINO, Intercettazioni: tutte le novità, di prossima pubblicazione.

Qui il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216; in G.U. dell11 gennaio 2018, n. 8