Italian Italian English English Arabic Arabic
Search

La buona condotta non va riferita ai comportamenti anteriori al triennio dall’espiazione della pena detentiva

LAW FIRM - STUDIO LEGALE PAOLO SPATARO > Law-Firm News  > La buona condotta non va riferita ai comportamenti anteriori al triennio dall’espiazione della pena detentiva

La buona condotta non va riferita ai comportamenti anteriori al triennio dall’espiazione della pena detentiva

riabilitazione | 23 Maggio 2018

La buona condotta non va riferita ai comportamenti anteriori al triennio dallespiazione della pena detentiva

di Carmelo Minnella – Avvocato penalista

In tema di riabilitazione, la valutazione del presupposto della buona condotta va effettuata con esclusivo riferimento al periodo di 3 anni di cui all’art. 179, comma 1, c.p., decorrente dalla data di espiazione della pena detentiva o di pagamento della pena pecuniaria o di estinzione della pena principale per altra causa, con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione comportamenti anteriori, ancorché di chiara valenza negativa.

(Tribunale di Sorveglianza di Milano, ordinanza n. 4208/18; depositata l11 maggio 2018)