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La coincidenza ‘COMI’ – sede statutaria è presunta fino a prova contraria

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La coincidenza ‘COMI’ – sede statutaria è presunta fino a prova contraria

Competenza | 21 Aprile 2021

La coincidenza COMI – sede statutaria presunta fino a prova contraria

di Andrea Paganini – Avvocato

In tema di insolvenza transfrontaliera, secondo il Regolamento UE n. 848/2015 è competente a dichiarare l’insolvenza il Giudice dello stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali dell’impresa (il cosiddetto “COMI”, centre of main interests). Ai sensi del Regolamento citato vale la presunzione di coincidenza del COMI con la sede legale fino a prova contraria. La presunzione opera se la sede non è stata trasferita in altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 10356/21; depositata il 20 aprile)