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La prassi adottata dall’INPS per non pagare gli arretrati

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La prassi adottata dall’INPS per non pagare gli arretrati

Bisogna prendere coscienza del fatto che ci troviamo davanti all’ennesima “fregatura” di cui nessuno parla, di cui nessuno ha scritto, conosciuta dagli addetti del settore, ma volutamente tenuta nel riserbo più assoluto. Si è parlato tanto di diritti inespressi, di errori nel calcolo originario della rendita, di blocco della perequazione e di rivalutazione dei contributi figurativi. Questa volta però, per cogliere l’ingiustizia, è necessario far luce su una pratica intimamente connessa al piano tecnico-operativo e prima di affrontare questa situazione, è opportuno inquadrarne il contesto. Stiamo parlando della ricostituzione della pensione, uno strumento che consente la verifica e l’eventuale modifica dell’assegno mensile sulla base di circostanze in grado di aumentarne l’importo, oppure di ridurlo. La ricostituzione può avvenire sia d’ufficio, che su istanza dell’interessato e da essa possono derivare somme a credito o a debito. Quanto liquidato a titolo di arretrati dev’essere corrisposto tenendo conto del termine di prescrizione quinquennale ex art. 38 d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011 (norma che ha innovato il previgente termine decennale). Esistono diverse forme di ricostituzione, o più genericamente, di domande che portano al riconoscimento di benefici economici in favore dei pensionati. Mentre per la ricostituzione contributiva tutto ruota attorno all’identificazione, o alla diversa valutazione della contribuzione (obbligatoria o figurativa) versata o maturata in data anteriore a quella di decorrenza della pensione, le richieste presentate per fatti sopravvenuti possono riguardare una variazione del reddito (personale o coniugale) tale da giustificare la concessione di misure come l’incremento al minimo, la maggiorazione sociale, gli assegni per il nucleo familiare, la quattordicesima, l’assegno sociale, ecc..

Domanda di «ricostituzione reddituale per quattordicesima». Qualsiasi prestazione legata al reddito e non liquidata direttamente dall’INPS può essere richiesta, o meglio, deve essere richiesta dal pensionato per essere ottenuta. Per fare un esempio concreto, l’avente diritto alla quattordicesima mensilità che non ne abbia riscontrato il pagamento, non deve attenderla fiduciosamente, con l’idea che l’INPS pagherà prima o poi, ma deve rivolgersi ad un patronato per presentare idonea domanda di «ricostituzione reddituale per quattordicesima». Ma cosa accade se lo stesso pensionato, sempre nel rispetto delle soglie reddituali stabilite dalla legge, oltre a non aver ricevuto il pagamento della quattordicesima per l’anno in corso non lo abbia ottenuto neanche gli anni passati? L’INPS liquida esclusivamente l’ultima spettanza o, in caso di benefici mensili, vi provvede riconoscendo gli arretrati a far data dalla domanda, omettendo di saldare il dovuto nel rispetto della prescrizione quinquennale. In soldoni ciò significa che, nonostante il pensionato abbia diritto a recuperare quanto gli appartiene entro 5 anni dall’istanza, l’INPS non vi provvede automaticamente neppure quando sia il medesimo interessato a sollecitarne la corresponsione. Ma c’è di più, sulla lettera recante la comunicazione di accoglimento della pratica, che l’istituto previdenziale trasmette al beneficiario, non si legge alcuna motivazione o riferimento in merito all’esistenza e alla possibilità di procedere al recupero delle restanti somme. Tutto questo, nel pieno possesso della buona fede nei confronti dell’amministrazione pubblica, non può che portare il pensionato ad accettare la decisione dell’Ente, nella convinzione che quanto liquidato corrisponda a quanto dovuto. Con questa fantomatica certezza, o con la superficialità e la distrazione riconducibili al fatto che molto spesso, trattandosi di cittadini anziani, non si è neppure a conoscenza della reiterata e pregressa mancata percezione di emolumenti invece spettanti, la vicenda tende a chiudersi con un solo riconoscimento. Così, proseguendo con l’esempio fatto per la quattordicesima, facendo due calcoli, il pensionato rischierebbe di non percepire ben 2.520,00 euro di arretrati. A questo punto, solo se l’avente diritto dovesse pensar bene di mettere in dubbio la liquidazione parziale dell’INPS potrà finalmente definire la faccenda rivolgendosi a chi di competenza per accertare l’esatta misura del credito maturato, dunque nuovamente al patronato, oppure ad un legale, in entrambi i casi con il protrarsi delle attese per l’assistito e l’inesorabile prescrizione di diverse mensilità, dal momento che si tratterà di trasmettere un’istanza ex novo e non un’integrazione della prima domanda. Il cittadino, in particolar modo quello della terza età, dovrebbe godere della massima tutela rispetto all’operato della pubblica amministrazione, della previdenza e dell’assistenza, ma evidentemente così non è. Un pensionato solo, non in grado di badare autonomamente ai propri interessi economici, così come un pensionato che si rivolga ad un consulente o ufficio di patronato non all’altezza va incontro inevitabilmente a delle perdite monetarie che talvolta rischiano di essere assai rilevanti. Abbiamo fatto l’esempio della quattordicesima, ma in altri casi è possibile ragionare addirittura nell’ottica di centinaia di euro per ogni rateo mensile (si pensi ad una integrazione totale, o ad un assegno sociale non erogato per la presunta sussistenza di altri redditi nel frattempo venuti meno).

Ma qual è il pretesto tacito che utilizza l’Ente di previdenza per non pagare direttamente tutto quanto dovuto al pensionato? L’INPS, contrariamente a quanto si possa immaginare, non elabora le competenze non rese negli ultimi anni poiché non tende a ricostruire anno per anno la situazione reddituale dell’avente diritto, ovvero è come se non avesse contezza dei redditi dei pensionati. Un paradosso da far cadere le braccia. Quello che appare scontato a tutti, per l’INPS non lo è. Eppure è lo stesso ente che paga la rendita, lo stesso che emette il CUD relativo alla pensione, lo stesso che riceve le dichiarazioni RED e lo stesso che, come si legge nella nota circolare n. 62/2009 della Direzione centrale del medesimo Istituto Previdenziale (nonché per espresso richiamo alla Legge n. 412/1991) «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche». Chi altri meglio dell’INPS può essere a conoscenza in maniera capillare ed analitica della situazione reddituale dei pensionati? Nonostante tutto, per vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione integrale delle somme arretrate non è sufficiente inoltrare una domanda specifica di ricalcolo, ma è necessario procedere all’inserimento telematico dei propri redditi (personali e coniugali), confermando esplicitamente l’assenza di altri redditi per tutto il quinquennio precedente la data dell’invio. Seppure questo possa sembrare un passaggio fattibile e non particolarmente gravoso, tanto per il patronato che riporta i dati, quanto per il pensionato che si impegna a darne prova, a causa delle diverse ragioni anzidette, si rischia molto spesso di trascurare questo step semplice, ma fondamentale. Infatti, è proprio questa mancata precisazione che l’impiegato dell’INPS preposto all’istruttoria della pratica utilizza come pretesto, provvedendo ad un accoglimento sommario, ma omettendo di considerare la condizione reddituale degli ultimi cinque anni, benché agevolmente accessibile. Inoltre, peggio ancora, non si dà mai notizia della possibilità di riacquisire le altre somme tramite la manifesta puntualizzazione dei redditi. Ebbene sì, perché per percepire gli arretrati non bisogna predisporre una domanda diversa rispetto a quella ordinaria, poiché l’INPS riconosce questo diritto del pensionato esclusivamente dietro chiara menzione, ad esempio, dell’assenza di altri redditi (oltre a quelli derivanti da pensione) per ogni anno trascorso. È così che sulla base di una richiesta univoca non è contestualmente riconosciuto, insieme alla prestazione corrente, anche l’intero ammontare cui il pensionato ha diritto, senza neppure fornire le giuste informazioni al creditore. Non va dimenticato che la figura del creditore, in tutti questi casi, coincide con un pensionato che per errore o negligenza di un sistema previdenziale perverso, non si è visto corrispondere somme di denaro qualificabili alla stregua di sussidi assistenziali o para-assistenziali in favore di nuclei familiari certamente non abbienti. Anziché ricevere protezione e maggior garanzia, ci si ritrova al cospetto dell’adozione di una prassi che lascia basiti! Una procedura dai potenziali (e reali) effetti fin troppo sottovalutati, ma non dalle casse dell’INPS! Nell’attesa di una presa di coscienza, del mutamento di questa rotta nascosta, silenziosa, non manifestamente irriverente, ma a buon mercato e capace di illudere attraverso approvazioni parziali e pagamenti incompleti con l’intento di voler favorire uno Stato che si fa irrispettosamente furbo proprio con i cittadini più deboli, bisogna stare in guardia e non commettere l’errore di chi ha ormai detto addio alla possibilità di recuperare tutti gli arretrati a causa del decorso lento, ma inesorabile, del tempo.