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La protezione va riconosciuta alle vittime di persecuzione proveniente dallo Stato, inteso come ‘stato-apparato’

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La protezione va riconosciuta alle vittime di persecuzione proveniente dallo Stato, inteso come ‘stato-apparato’

immigrazione | 03 Novembre 2020

La protezione va riconosciuta alle vittime di persecuzione proveniente dallo Stato, inteso come stato-apparato

di La Redazione

L’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 251/2007 laddove prescrive che la protezione può essere accordata solo alle vittime di persecuzione proveniente “dallo Stato”, deve essere interpretato intendendo quest’ultimo come “Stato apparato”, e non già come “Stato ordinamento”. Ne discende che la concessione dello status di rifugiato non può essere negata a chi dimostri di essere perseguitato nel proprio Paese dagli organi della polizia locale, a nulla rilevando che, formalmente, tale persecuzione non sia ammessa o consentita dall’ordinamento giuridico statuale di quel Paese.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 24250/20; depositata il 2 novembre)