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La traduzione del decreto di espulsione non basta per garantire il diritto alla ‘partenza volontaria’

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La traduzione del decreto di espulsione non basta per garantire il diritto alla ‘partenza volontaria’

immigrazione | 27 Novembre 2017

La traduzione del decreto di espulsione non basta per garantire il diritto alla partenza volontaria

Il decreto di espulsione emesso nei confronti dell’immigrato deve garantire la conoscibilità di quanto previsto dall’art. 13, comma 5.1 (Espulsione amministrativa), d.lgs. n. 286/1998, ossia la facoltà per il cittadino extracomunitario di poter lasciare spontaneamente il territorio dello Stato entro uno specifico termine. La mera traduzione del decreto nella lingua ufficiale dello Stato di appartenenza del cittadino extracomunitario risulta inidonea ad assolvere tale funzione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 28158/17; depositata il 24 novembre)