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L’art. 342 del codice di rito non è applicabile al procedimento impugnatorio avanti al CNF

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L’art. 342 del codice di rito non è applicabile al procedimento impugnatorio avanti al CNF

professione forense | 03 Gennaio 2020

Lart. 342 del codice di rito non applicabile al procedimento impugnatorio avanti al CNF

di Alessandro Villa – Avvocato cassazionista

Il giudizio di competenza del Consiglio Nazionale Forense a seguito di ricorso avverso provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio territoriale, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è ammissibile all’appello disciplinato dal codice di procedura civile che si configura come un giudizio di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado. Stante la natura amministrativa del provvedimento disciplinare è solo con il ricorso avverso tale procedimento che si instaura, per la prima volta, un procedimento giurisdizionale. Ne deriva che, al ricorso proposta innanzi al CNF avverso la decisione emessa dal Consiglio distrettuale non può ritenersi applicabile il disposto dell’art. 342 codice di rito.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 34476/19; depositata il 27 dicembre)