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Lavoratori autonomi non imprenditori: sospensione contributi per malattie e infortuni

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Lavoratori autonomi non imprenditori: sospensione contributi per malattie e infortuni

La circolare n. 69 dell’11 maggio 2018 dell’INPS ha impartito istruzioni operative sulle previsioni di cui agli artt. 1, 14 e 15 della l. 22 maggio 2017, n. 81 che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa (disposto dall’art. 52, comma 2, d.lgs. n. 81/2015) estendendo ai lavoratori autonomi non imprenditori alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.

Nel dettaglio. La circolare precisa che tra i soggetti interessati rientrano:

– coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente (art. 2222 c.c.);

– coloro che esercitano le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.);

-coloro che offrono una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.).

La legge n. 81/2017, all’art. 14, introduce la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo.

Si ricorda che l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti:

– al professionista, se titolare di partita IVA o associato;

– al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

La circolare n. 69 indica gli adempimenti in caso di malattia ed infortunio grave in capo al commttente o al professionista.

Il committente deve:

– inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;

– sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);

– effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Il professionista deve:

– indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;

– sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);

– presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata – Comunicazione bidirezionale;

– effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

(Fonte: lavoropiu.info)

Qui la circolare INPS dell11 maggio 2018, n. 69