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L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi ai tempi del Coronavirus

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L’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi ai tempi del Coronavirus

Ho notificato un atto di pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di (…) prima dell’emergenza citando per l’udienza del 31.3 u.s. Prima dell’emergenza mi è arrivata anche la dichiarazione integralmente positiva di un terzo pignorato. Gli Ufficiali Giudiziari di (…) non hanno mai restituito l’atto e, scattata l’emergenza, a quello che mi riferisce la Collega domiciliataria (il Tribunale in questione non appartiene al mio distretto) hanno rifiutato proprio l’accesso ai locali per il ritiro. Io quindi non ho potuto iscrivere a ruolo la procedura, confidando comunque nella sospensione anche di tale termine processuale. Mi chiedo: come potrò iscrivere a ruolo la procedura (che ovviamente vorrei coltivare data la sua capienza) dopo il 15.4 e quando gli U.G. mi avranno restituito l’atto notificato per una udienza ormai trascorsa? Penserei di notificare al debitore e al terzo una comparsa di riassunzione per una nuova udienza e quindi procedere alla iscrizione a ruolo.

Il problema non è di facile soluzione, data la farraginosità delle norme emergenziali succedutesi nel tempo ed il loro non certo chiaro tenore.

Dal quesito si evince che il pignoramento presso terzi è stato portato all’ufficiale giudiziario per la notificazione in data anteriore alla sospensione dei termini processuali.

Ancora, si evince che la notificazione sia andata a buon fine, stante anche la dichiarazione emessa dal terzo pignorato che risulta, infatti, positiva.

Si evince, altresì, che l’ufficiale giudiziario non ha proceduto alla consegna dell’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543, comma 4, c.p.c., affinché la parte (e per essa il legale) potesse procedere all’iscrizione a ruolo.

Per rispondere al quesito bisogna affrontare una prima questione relativa all’onere della iscrizione a ruolo del pignoramento, oggi a carico della parte.

Trattandosi di pignoramento presso terzi il termine è di trenta giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario notificante al creditore (e per esso al legale) e non è in alcun modo collegato all’udienza indicata.

Su questo presupposto, stante la mancata riconsegna dell’originale di notificazione del pignoramento, è preclusa la possibilità di procedere all’iscrizione a ruolo ed, inoltre, ciò non fa decorrere il termine dei trenta giorni previsto dalla norma.

Sotto questo punto di vista, quindi, il creditore sarebbe ancora in termini.

In questa situazione, pertanto, non rileva la sospensione dei termini processuali disposti dalla normativa emergenziale.

Ma anche qualora il pignoramento notificato fosse stato riconsegnato, si deve supporre che, attualmente, il termine dei trenta giorni, per l’iscrizione a ruolo, sia sospeso qualora non ancora decorso alla data della sospensione emergenziale (fattispecie, peraltro, non verificatasi nel caso che ci interessa).

Infatti, si può presupporre, non senza incertezze, che sia corretta l’interpretazione sulla valenza dei provvedimenti succedutisi nel tempo e relativi, appunto, alla sospensione dei termini processuali in materia civile fino alla data del 15 aprile 2020 per tutti i procedimenti fra i quali rientrerebbe, ad ogni modo, quello in questione, trattandosi, peraltro, di procedimento già pendente.

Ad ogni modo, non si ritiene legittimo il diniego di riconsegnare il pignoramento impedendosi l’accesso ai locali dell’ufficiale giudiziario, trattandosi di servizio essenziale che deve essere garantito, con le modalità che ogni ufficio dovrà disporre (come già avvenuto in moltissimi uffici degli ufficiali giudiziari presso diverse corti) in ragione dell’emergenza e, cioè, disponendo misure di accesso scaglionato agli uffici che non possono, come già detto, essere chiusi né il loro servizio può essere sospeso.

Infatti, l’iscrizione a ruolo, pur contenendo l’atto di pignoramento una data di udienza rientrante nel periodo di sospensione, avrebbe permesso il differimento di ufficio della detta udienza in ragione della corrente sospensione dei termini processuali.

Bisogna anche riflettere su di un altro aspetto, già sopra accennato, e cioè sul fatto che la norma contenuta nel quarto comma dell’art. 543 c.p.c. prevede l’obbligo di iscrizione a ruolo del pignoramento, pena la sua perdita di efficacia, entro trenta giorni dalla riconsegna dello stesso al creditore ma nulla dice in merito all’udienza ivi fissata.

Pertanto, sarebbe del tutto legittima un’iscrizione a ruolo successiva all’udienza indicata nell’atto di pignoramento presso terzi ma effettuata nei trenta giorni dalla consegna dell’atto al creditore da parte dell’ufficiale giudiziario (oppure effettuata nei trenta giorni, contando anche la sospensione dei termini processuali, qualora l’atto di pignoramento fosse già stato riconsegnato ma i trenta giorni non fossero ancora decorsi al momento della sospensione dei termini); del che sarebbe onere della cancelleria fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.

In questo modo si è espressa anche la giurisprudenza ove ha affermato che «Il creditore procedente deve procedere all’iscrizione a ruolo nel termine di 30 giorni decorrente, stante il chiaro tenore della norma di cui all’art. 543 c.p.c., dalla consegna al creditore procedente dell’originale del pignoramento, e ciò, evidentemente, per consentire al creditore procedente di valutare le dichiarazioni del terzo e, quindi, se procedere nell’iniziativa esecutiva, a nulla rilevando, in contrario, che lo stesso sia stato eseguito dopo la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento» (Trib. Enna, 24 gennaio 2019, n. 31).

Pertanto, a parere di chi scrive, si potrà procedere all’iscrizione a ruolo nel termine di trenta giorni dalla riconsegna dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario e qualora la riconsegna avvenga durante il termine di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, tale termine potrà considerarsi sospeso sino alla data del 15 aprile p.v. Durante questo periodo si ritiene che gli effetti del pignoramento non verranno meno.

Sarà, poi, il giudice dell’esecuzione che provvederà a fissare una nuova udienza con decreto, ordinandone la notificazione al terzo ed al debitore.

Non si ritiene, al contrario, che sia consigliabile la notificazione di un atto che nel quesito viene indicato come “riassunzione”.

Per sua natura la riassunzione, nelle varie forme riferite ai diversi procedimenti giudiziali, ha come presupposto l’esistenza di un procedimento innanzi al giudice competente e non la sola pendenza derivante dalla notificazione dell’atto introduttivo (anche nel caso di procedimento esecutivo, come nel caso di specie). In altre parole, la riassunzione a seguito di sospensione, si effettua in riferimento ad un giudizio già instaurato presso l’organo giudicante con la sua iscrizione a ruolo.

Nel caso che qui ci interessa, invece, una “riassunzione” nei termini proposti (che peraltro sarebbe un atto del tutto atipico) si riferirebbe solamente alla fissazione di una nuova udienza successiva all’iscrizione a ruolo e non avrebbe, invece, il contenuto tipico di una riassunzione del procedimento già instaurato e ciò potrebbe comportare una implicita rinuncia al precedente pignoramento, portando conseguenze non volute dal creditore.

Il tutto senza considerare, poi, che anche la successiva udienza potrebbe risultare vana qualora i termini processuali fossero ancora prorogati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, cosa che, ad oggi, non è dato sapere.

Pertanto non si ritiene sicura la soluzione proposta nel quesito.

(Fonte: ilprocessocivile.it)

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