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Lo stalking integrato da minacce reiterate e gravi è procedibile a querela irrevocabile

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Lo stalking integrato da minacce reiterate e gravi è procedibile a querela irrevocabile

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12801/19, depositata il 22 marzo.

Il caso. La Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure concedendo le circostanze attenuanti generiche, in regime di equivalenza con l’aggravante, ad un imputato accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata, dalle sorelle e della madre di lei. Veniva dunque rimodulato in bonam partem il trattamento sanzionatorio.

Il difensore dell’imputato ha impugnato la sentenza in Cassazione invocando la remissione della querela da parte delle persone offese, circostanza a suo dire non adeguatamente valorizzata dal giudice di merito.

Procedibilità. La Cassazione condivide le argomentazioni della sentenza impugnata che ha reputato gravi e reiterate le minacce rivolte dall’imputato alle persone offese, facendone discendere l’irrevocabilità della querela ai sensi dell’art. 612-bis, ultimo comma, c.p..

Inoltre, precisa la pronuncia in commento, non può riconoscersi alcuna implicazione alla modifica dell’art. 612, comma 2, c.p. in relazione al regime di procedibilità del reato di minaccia grave a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2018. La condotta di stalking si distingue infatti da quella del reato di minaccia per una maggior gravità, consistendo in una pluralità di comportamenti reiterati che non esauriscono il proprio disvalore penale in relazione a ciascun episodio ma che, proprio per la loro naturale connotazione di azioni ripetute e combinate, determinano un quid pluris riconducibile al «perdurante stato d’ansia e di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata affettivamente ovvero, ancora, un’alterazione delle abitudini di vita della vittima».

In conclusione, sanciscono gli Ermellini, «è pienamente ragionevole, e non determina alcuna asimmetria ingiustificata, che il regime di improcedibilità resti strutturato sulla querela irrevocabile per lo stalking integrato da minacce reiterate e gravi ancorché per queste ultime, isolatamente considerate, si sia passati da quella di ufficio alla perseguibilità a querela».

Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.