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Marchio: rileva la condotta nei casi di violazione a mezzo internet ai fini della determinazione della competenza per territorio

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Marchio: rileva la condotta nei casi di violazione a mezzo internet ai fini della determinazione della competenza per territorio

marchi e brevetti | 28 Febbraio 2020

Marchio: rileva la condotta nei casi di violazione a mezzo internet ai fini della determinazione della competenza per territorio

di Andrea Mazzaro – Avvocato Cassazionista e Abilitato Consulente in Marchi

Nei casi di violazione dei diritti di proprietà industriale a mezzo internet quel che rileva ai fini della determinazione della competenza ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i. è la condotta consistente nell’avvio del procedimento di immissione, nella rete telematica, dei contenuti che determinano la lesione del diritto di privativa. Nella fattispecie deve dunque valorizzarsi il dato della predisposizione nel sito Internet Booking.com di parole chiave che evocano il marchio che si assume essere stato contraffatto: il luogo in cui ciò si verifica è quello dello stabilimento, quindi della sede, dell’inserzionista.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 5309/20; depositata il 27 febbraio)