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No alla prededuzione se il professionista ha taciuto atti in frode rilevanti ex art. 173 l. fall.

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No alla prededuzione se il professionista ha taciuto atti in frode rilevanti ex art. 173 l. fall.

fallimento | 18 Maggio 2020

No alla prededuzione se il professionista ha taciuto atti in frode rilevanti ex art. 173 l. fall.

di Andrea Paganini – Avvocato

L’art. 111, comma 2, l. fall. riconosce la prededuzione per il credito del professionista che abbia assistito l’imprenditore per accedere ad una procedura concordata della crisi di impresa anche nel caso in cui il risanamento non riesca e subentri il fallimento. La prededuzione, tuttavia, non può essere accordata se la procedura concordataria è stata revocata ex art. 173 l. fall. per la scoperta di atti in frode dell’imprenditore condivisi dal professionista stesso. In questo caso la prestazione del professionista sarebbe infatti estranea alle forme di soluzione concordata alla crisi di impresa che l’art. 111 l. fall. intende favorire con la prededuzione dei crediti relativi.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 9027/20; depositata il 15 maggio)