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Non è necessaria l’iscrizione all’albo per concorrere per il ruolo di dirigente avvocato

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Non è necessaria l’iscrizione all’albo per concorrere per il ruolo di dirigente avvocato

È dunque illegale e quindi nulla la clausola del bando di concorso per un posto da dirigente avvocato indetta da un ospedale calabrese. Infatti potevano concorrere solo chi era iscritto all’albo professionale ed il requisito doveva essere dimostrato con una certificazione risalente al massimo a sei mesi prima della scadenza del bando. La ricorrente ha contestato la sua esclusione dal concorso in quanto era solo abilitata alla professione, ma non risultava iscritta all’albo: in entrambi i gradi di giudizio è stata accertata la contestata illegalità di detta clausola come da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato sez. III n. 947 del 2 febbraio.

Superato l’esame si è avvocati anche se non iscritti all’albo. Infatti come affermato in epigrafe il Consiglio, citando il TAR Napoli 1919/11, ricorda che anche una recente sentenza della Consulta (n. 296/10) ha ammesso al concorso per magistrati chi aveva superato l’esame di abilitazione forense seppure non iscritto all’albo. Inoltre è noto che l’avvocato di una PA deve essere iscritto all’albo speciale, non a quello “ordinario” degli avvocati liberi professionisti.

Limiti alla discrezionalità della PA. La PA nel bandire posti da ricoprire al suo interno non ha una discrezionalità assoluta ed ampia, anzi «la giurisprudenza ha chiarito che “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà”» (Cons. St. 2098 e 5351/12; neretto, nda). Ergo la contestata clausola, imponendo ai candidati oneri amministrativi ed economici necessari solo al momento dell’assunzione, previa vincita del concorso (in questa fase saranno verificati i titoli, fermo restando che i requisiti professionali sono attestati dal superamento dell’esame forense, mentre l’eventuale carenza di titoli morali sarà ostativa all’assunzione), risulta sproporzionata, irrazionale e inadeguata al perseguimento della tutela dell’interesse pubblico perseguito dalla PA.