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Notifica ad un indirizzo PEC tratto dall’elenco IPA: se la PA è inadempiente l’errore è scusabile

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Notifica ad un indirizzo PEC tratto dall’elenco IPA: se la PA è inadempiente l’errore è scusabile

Il caso. Il TAR Napoli si è pronunciato in merito ad un ricorso notificato da parte ricorrente al Comune resistente presso un indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA che, a seguito delle modifiche apportate all’art. 16-ter, d.l. n. 179/2012 dal d.l. n. 90/2014, non risulta più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi validi ai fini della notifica degli atti.

Notifica a un indirizzo PEC tratto dall’elenco IPA: è errore scusabile. Il Collegio ritiene che, «in ragione dell’operatività relativamente recente delle norme del processo amministrativo telematico», nel caso in esame, può farsi applicazione dell’istituto dell’errore scusabile considerato che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ancora ottemperato all’obbligo di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti.

La pubblica amministrazione non può, infatti, «trincerarsi, a fronte di un suo inadempimento, dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari per trarne benefici in termini processuali» impedendo in tal modo alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche; in una simile situazione, secondo il TAR, la parte può ben ritenere che la notifica dell’atto alla p.a. sia possibile presso un indirizzo PEC che la stessa ha comunque fatto inserire in un elenco ufficiale quale quello IPA che, in ogni caso, non appare del tutto inidoneo alla notifica di atti giudiziari in quanto considerato valido, ad esempio, per la notifica agli enti impositori nel processo tributario, con effetti potenzialmente fuorvianti in sede interpretativa anche per altri riti processuali, quale quello amministrativo.

Il Collegio, pertanto, dispone la rimessione in termini della parte ricorrente.

(Fonte: ilprocessotelematico.it)