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Novità per il flusso UniEmens-Cig

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Novità per il flusso UniEmens-Cig

L’INPS fornisce indicazioni su quanto previsto dal c.d. Decreto Sostegni (art. 8, c. 5, DL 41/2021), con il quale il legislatore ha voluto apporre delle modifiche alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse.

Ambito di applicazione

L’intervento di prassi fornisce quindi indicazioni circa l’introduzione del nuovo flusso Uniemens-Cig che andrà a sostituire il modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).

Occorre fare presente che tale introduzione avverrà con riferimento ai periodi decorrenti da aprile 2021, ed inoltre, come sottolineato dall’istituto, vista l’emergenza epidemiologica, si ricorda che il pagamento diretto può essere utilizzato liberamente senza necessità di una “comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda”.

Restano esclusi dall’applicazione della novità procedurale i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo, per i quali rimane in vigore il modello “SR43” semplificato.

Scadenza del nuovo flusso e periodo transitorio

Nulla varia in merito alle scadenze per l’invio dei dati, essendo tale flusso solo una modifica operativa. Rimane fermo il termine di carattere generale (art. 8, c. 4, DL 41/2021) il quale prevede che, in caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole al datore di lavoro.

Per il nuovo meccanismo è previsto un periodo transitorio di affiancamento al “vecchio” modello SR41 che avrà durata di 6 mesi. Durante tale semestre transitorio potrà essere effettuato indifferentemente l’invio con l’una o con l’altra modalità. Si sottolinea però la necessità di utilizzare sempre il medesimo metodo a parità di Ticket di richiesta.

Questo ad evidenziare che il Ticket richiesto per la gestione dei pagamenti diretti tramite tale flusso sarà, come definito dall’istituto, un Ticket “tipizzato” per tali pagamenti, che non potrà essere utilizzato per altre modalità e che dovrà essere richiesto inizialmente.

Se nel mese sono presenti giorni riferiti a eventi diversi, nel calendario della denuncia “UniEmens-Cig”, che rimarrà unico, in ciascun giorno dovrà essere indicato l’evento con il relativo Ticket.

Nei flussi “UniEmens-Cig” non è ammessa per la Settimana/Giorno la copertura di tipo “X”.

Viene inoltre evidenziato come l’elemento “ImpANF” potrà essere valorizzato solo se il “TipoCopertura” di tutte le settimane/giorni inviati con il flusso è di tipo 1, per cui solo se si tratta di settimane “totalmente NON retribuite”.

Vantaggi della nuova procedura

L’INPS analizza poi i vantaggi connessi all’utilizzo della nuova procedura, andando a riassumerli in:

– omogeneizzazione dei flussi e utilizzo di un unico linguaggio;

– efficientamento dei tempi di erogazione della prestazione;

– ulteriori vantaggi per i datori di lavoro e gli intermediari.

In merito al punto C, l’INPS evidenzia che per i dati anagrafici dei lavoratori beneficiari è sufficiente inviare i soli codici fiscali, mentre le restanti informazioni sono prelevate automaticamente dagli archivi dell’INPS.

Variazioni e gestione dei flussi

I flussi, analogamente a quanto già avviene per l’UniEmens standard, sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio.

Vengono poi indicate le modalità per la variazione del flusso di pagamento, come avviene per i flussi UniEmens standard: la trasmissione di un flusso UniEmens-Cig successivo con ID trasmissione superiore, a parità di chiave, sostituisce il flusso precedente.

La variazione della denuncia potrà essere effettuata in ogni suo elemento fintanto che la stessa non sia stata trasmessa alle procedure di gestione del pagamento. Nel caso in cui invece la variazione dovesse arrivare successivamente sarà necessario attendere l’esito della lavorazione prima di poter processare un nuovo flusso di variazione.

art. 8 DL 41/2021

(Fonte: mementopiu.it)

Qui la circolare dellINPS del 14 aprile 2021, n. 62.