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Patrocinio gratuito, ammessa la compensazione dei debiti fiscali con i crediti dell’avvocato

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Patrocinio gratuito, ammessa la compensazione dei debiti fiscali con i crediti dell’avvocato

Nella circolare del Ministero della Giustizia dell’8 giugno 2018, come diffuso sul sito del Consiglio Nazionale Forense, vengono chiariti alcuni dubbi in merito alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

Ammessa la compensazione. In particolare il CNF aveva segnalato alla Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, i crediti liquidati in favore degli avvocati per l’attività svolta nell’ambito di un processo penale come difensori d’ufficio non vengono ammessi alla procedura di compensazione citata, «nell’ipotesi in cui il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l’assistito è persona irreperibile (art. 117 d.P.R. cit.)».

Secondo il Ministero la prassi di alcuni Uffici giudiziari è errata. Ciò in quanto, si precisa sul sito del CNF in commento alla circolare, «qualunque credito maturato ai sensi degli artt. 82 ss. del d.P.R. 115/2002 deve poter essere portato a compensazione, e dunque anche quelli che derivino dall’attività del difensore d’ufficio in ogni caso e senza necessità del previo tentativo di recupero, indipendentemente dalla circostanza che il difensore abbia tentato il recupero dei crediti o che l’assistito sia o meno irreperibile».

Qui la circolare del Ministero della Giustizia dell8 giugno 2018