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Per la dimostrazione della tempestività delle notificazioni fa fede il timbro dell’ufficiale giudiziario

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Per la dimostrazione della tempestività delle notificazioni fa fede il timbro dell’ufficiale giudiziario

notificazioni | 09 Febbraio 2018

Per la dimostrazione della tempestivit delle notificazioni fa fede il timbro dellufficiale giudiziario

di Massimiliano Summa – Avvocato

Il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione, è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 1229/1959, fanno fede fino a querela di falso.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 3124/18; depositata l8 febbraio)