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Pignoramento ad ente locale: è onere del creditore provare l’inefficacia del vincolo di indisponibilità impresso alle somme pignorate

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Pignoramento ad ente locale: è onere del creditore provare l’inefficacia del vincolo di indisponibilità impresso alle somme pignorate

esecuzione forzata | 20 Maggio 2021

Pignoramento ad ente locale: onere del creditore provare linefficacia del vincolo di indisponibilit impresso alle somme pignorate

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

Nell’espropriazione presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali è onere del creditore allegare i presupposti di inefficacia del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti eventualmente accertati come effettivamente sussistenti verso il tesoriere. Pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione verificare se le somme così accertate corrispondano o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ai sensi dell’art. 159 d.lgs. n. 267/2000 e non incombe in prima battuta all’ente locale debitore esecutato l’onere di provare di non aver emesso mandati in violazione dell’ordine ivi previsto, ma al creditore procedente allegare fatti specifici a confutazione di tanto, solo allora attivandosi, per il principio di prossimità della prova, l’onere del debitore che, cionostante, quell’ordine ed ogni altro presupposto di efficacia del vincolo siano sussistenti.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13676/21; depositata il 19 maggio)