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Prescrizione del reato in appello e risarcimento per la parte civile: la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è facoltà del giudice

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Prescrizione del reato in appello e risarcimento per la parte civile: la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è facoltà del giudice

impugnazioni | 20 Aprile 2020

Prescrizione del reato in appello e risarcimento per la parte civile: la rinnovazione dellistruzione dibattimentale facolt del giudice

di La Redazione

«Nel caso in cui il giudice di appello riformi una sentenza di estinzione del reato per prescrizione affermando che il reato non era prescritto al momento della sentenza di primo grado ma si è prescritto in appello, condannando l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è tenuto obbligatoriamente alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ma ha la facoltà di disporla ai sensi dell’art. 604, comma 6, c.p.p.».

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 12416/20; depositata il 17 aprile)