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Procedure concorsuali: il credito fiscale futuro può essere ceduto prima della chiusura delle attività di liquidazione

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Procedure concorsuali: il credito fiscale futuro può essere ceduto prima della chiusura delle attività di liquidazione

contenzioso tributario | 05 Febbraio 2021

Procedure concorsuali: il credito fiscale futuro pu essere ceduto prima della chiusura delle attivit di liquidazione

di Leda Rita Corrado – Avvocato e Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso lUniversit degli Studi di Milano-Bicocca

Nella sentenza n. 2608 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES da eccedenza d’imposta versata a titolo di ritenuta d’acconto nasce in esito e per l’effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del Fisco il credito che gli è stato ceduto».

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 2608/21; depositata il 4 febbraio)