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Procura alle liti viziata o mancante? Il giudice ha l’obbligo e non la facoltà di far sanare quanto rilevato al difensore senza preclusioni

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Procura alle liti viziata o mancante? Il giudice ha l’obbligo e non la facoltà di far sanare quanto rilevato al difensore senza preclusioni

procura alle liti | 30 Ottobre 2020

Procura alle liti viziata o mancante? Il giudice ha lobbligo e non la facolt di far sanare quanto rilevato al difensore senza preclusioni

di Andrea Greco – Avvocato

L’art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, l. n. 69/2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio d’appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 23958/20; depositata il 29 ottobre)