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Pubblicare online una foto della scheda elettorale è una libera opinione

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Pubblicare online una foto della scheda elettorale è una libera opinione

È quanto deciso dalla CEDU sez. IV Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria (ric. 201/17) del 23 gennaio 2018.

Il caso. Il ricorrente è un partito che inventò e diffuse un’app per la telefonia mobile per consentire agli elettori di postare, in forma anonima (stessa modalità anche per la registrazione), le fotografie delle schede nulle ed i loro commenti sul referendum del 2016 (piano dell’UE sul ricollocamento dei migranti). Lo scopo del partito era boicottarlo impedendo il raggiungimento del quorum: le schede nulle, infatti, non vengono conteggiate a tale fine. La Commissione elettorale nazionale gli comminò un’esosa sanzione, reputando che questa applicazione ledesse le regole sulle eque elezioni, sulla segretezza del voto e sul buon esercizio dei diritti. La Kuria, in appello, convalidò solo la deroga al corretto esercizio dei diritti: la pubblicazione in forma anonima di foto panoramiche della scheda non ha avuto alcun impatto sulla segretezza del voto e sul corretto svolgimento delle elezioni. La Consulta confermò questa decisione, ribadendo che non si poteva invocare la libertà d’espressione del partito: aveva compiuto un fatto (fornire detta app), senza esprimere opinioni. La CEDU è stata di diverso avviso.

Quadro normativo. La legge magiara, così come quella italiana, sanziona chi, prima d’inserirla nell’urna elettorale, fotografa la scheda o la riprende con qualsiasi mezzo di comunicazione. Ciò è contrario al buon esercizio dei diritti e costituisce una frode elettorale. Le Raccomandazioni del Consiglio dei Ministri del COE 16/07 (misure per promuovere il servizio pubblico svolto da Internet) e 5/16 (libertà di Internet) evidenziano come tutti i limiti di accesso ad Internet ed alle tecnologie di comunicazione/ICT (siti web, social network, forum, blog, sms etc.) debbano rispettare l’art. 10 Cedu. Gli Stati poi devono incoraggiarne l’uso per l’attivismo e campagne online di partiti ed ONG e per consentire ai cittadini di veicolare le loro idee, preoccupazioni e di instaurare un dialogo con il Governo ed i partiti su temi di pubblico interesse come quello oggetto del referendum de qua.

Il voto è una libera espressione anche se pubblicato online.In primis la CEDU smentisce che l’app non sia una libera espressione del partito come sostenuto dalle Corti interne. Infatti l’art. 10 garantisce il diritto di informare e di essere informati e quindi tutela non solo il contenuto delle opinioni, ma anche i mezzi con cui esse sono diffuse (Guseva c. Bulgaria e Delfi AS c. Estonia [GC] nella rassegna del 20/2/15 e nel quotidiano del 16/6/15). Queste garanzie sono ribadite da dette Raccomandazioni. La prassi della CEDU in materia considera le fotografie una forma di libera espressione (Von Hannover c. Germania n. 2 [GC] del 2012). Le restrizioni a questa libertà possono essere imposte solo in pochi e tassativi casi elencati dalla stessa norma (§. 2) e, comunque, devono avere un fondamento legale (previste dalla legge: le norme e la prassi che le impongono devono essere note ed accessibili a tutti), prefiggersi un fine legittimo ed essere imposte nel limite di quanto strettamente necessario in una società democratica per perseguirlo. L’esegesi delle ipotesi in cui è concesso limitare questa libertà è perciò necessariamente restrittiva. Nella fattispecie la CEDU convalida la tesi dell’autorità amministrativa interna: la pubblicazione anonima di dette foto non ha avuto alcun impatto sulla segretezza e sulla correttezza del voto e, quindi, non può nemmeno essere invocata una deroga al buon esercizio dei diritti altrui come valido motivo per restringerla. Infatti il Governo non ha provato ciò né che detta pubblicazione abbia influenzato l’esito del referendum: non è stato in grado di dimostrare un nesso tra la disposizione del diritto interno, che considera questo uso non conforme della scheda elettorale una violazione del diritto altrui ed i limiti a questa libertà previsti dall’art. 10 §.2 Cedu. C’è stata, quindi, un’interferenza arbitraria e sproporzionata nella libertà d’espressione del partito ricorrente.

Qui la sentenza della CEDU, sez. IV, caso Magyar Ktfark Kutya Prt c. Ungheria (ric. 201/17) del 23 gennaio 2018