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Questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente proposte in appello

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Questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente proposte in appello

impugnazioni | 20 Marzo 2018

Questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente proposte in appello

di Isabella Buscema – Esperto tributario

In tema di contenzioso tributario l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente proposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento – come il corrispondente art. 346 c.p.c. – all’appellato, e non all’appellante, sicché, avuto riguardo al carattere impugnatorio del giudizio, alla qualità di attore in senso sostanziale del Fisco ed all’indisponibilità della sua pretesa, cui non può rinunciare se non nei limiti di esercizio dell’autotutela, qualora l’Amministrazione sia rimasta soccombente in primo grado per profili preliminari di legittimità formale dell’atto, non può desumersi la rinuncia a far valere la pretesa tributaria dalla circostanza che l’appello proposto dalla stessa abbia per oggetto solo la suddetta statuizione.

(Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza n. 6284/18; depositata il 14 marzo)