Raggruppamento temporaneo di imprese, l’Agenzia interviene sugli obblighi di fatturazione
Con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 18 dicembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al raggruppamento temporaneo di imprese, per quanto concerne gli obblighi di fatturazione ex art. 21 d.P.R. n. 633/1972, gravanti sulla stazione appaltante: essi devono essere assolti dalle singole imprese associate per i lavori gestiti da ciascuna di esse, perché «il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico – si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) “… non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”».
Da ciò discende, secondo l’Agenzia delle Entrate, che «gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti».
(Fonte:fiscopiu.it)
Qui il principio di diritto dellAgenzia delle Entrate del 17 dicembre 2018, n. 17