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Scioglimento della comunione di immobile abusivo: ammissibile anche all’interno di procedure fallimentari

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Scioglimento della comunione di immobile abusivo: ammissibile anche all’interno di procedure fallimentari

fallimento | 24 Marzo 2020

Scioglimento della comunione di immobile abusivo: ammissibile anche allinterno di procedure fallimentari

di Gianluca Tarantino – Avvocato e dottore di ricerca in diritto dell’economia

In forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, l. n. 47/1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione cd. “endoesecutiva”) o nell’ambito del fallimento e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall’art. 46, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, l. 28 febbraio 1985, n. 47.

(Corte dAppello di Catania, sez. II Civile, sentenza n. 24/20; depositata il 4 gennaio)