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Se il ricorrente non deposita copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, è improcedibile il ricorso per cassazione

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Se il ricorrente non deposita copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, è improcedibile il ricorso per cassazione

impugnazioni | 08 Giugno 2021

Se il ricorrente non deposita copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, improcedibile il ricorso per cassazione

di La Redazione

In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso secondo cui la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la dichiarazione predetta, non provvede a depositare – ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e nel termine ivi previsto – copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile; salvo il caso in cui il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e quello in cui la relazione di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 15832/21; depositata il 7 giugno)