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Studio associato misto: invio dichiarazioni ma limitazioni al visto

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Studio associato misto: invio dichiarazioni ma limitazioni al visto

A prescindere dalla sua reale composizione interna, è legittimata a richiedere l’abilitazione all’invio telematico delle dichiarazioni, l’associazione che si compone di avvocati e commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali, che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti. In assenza del controllo da parte dei commercialisti associati, la medesima associazione non potrà, tuttavia, apporre il visto né trasmettere dichiarazioni vistate (art. 3 c. 3 DPR 322/98).

A loro volta, i commercialisti associati possono utilizzare la partita IVA dell’associazione per l’esercizio della professione, evitando di richiedere una propria partita IVA, ma, nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata), non possono ricorrere ai servizi dell’associazione visto che non hanno il controllo della stessa. Diversamente, possono utilizzare la società di servizi le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi.

Agli associati è, inoltre, riconosciuta la possibilità di utilizzare quale garanzia la polizza assicurativa dell’associazione o della società di servizi, a condizione che, nel primo caso, la polizza stipulata dallo studio per i rischi professionali preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e, nel secondo caso, che nella polizza assicurativa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene.

(Fonte: mementopiu.it)