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Trasferimento di denaro contante: decadenza della contestazione della violazione e prescrizione della sanzione amministrativa

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Trasferimento di denaro contante: decadenza della contestazione della violazione e prescrizione della sanzione amministrativa

diritto bancario | 10 Gennaio 2018

Trasferimento di denaro contante: decadenza della contestazione della violazione e prescrizione della sanzione amministrativa

di Riccardo Bencini – Avvocato, Professore a contratto di Diritto Commerciale nellUniversit di Firenze

In ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 197/1991, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di 90 giorni per la notifica della medesima decorre, ex art. 14, commi 1 e 2, l. n. 689/1981, dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’Amministrazione per valutare adeguatamente gli elementi acquisiti. Il diritto dell’Amministrazione a riscuotere le somme dovute per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, l. n. 197/1991 si prescrive, ex art. 28 l. n. 689/1981, nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione medesima, interrotto dalla contestazione dell’addebito, che vale come messa in mora dell’intimato.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile 2, ordinanza n. 284/18; depositata il 9 gennaio)