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Trasporto aereo, biglietti e oneri di web check-in: la decisione alla Corte di Giustizia UE

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Trasporto aereo, biglietti e oneri di web check-in: la decisione alla Corte di Giustizia UE

Questa la decisione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 7299/18, depositata il 31 dicembre.

La vicenda. Nel primo grado di giudizio veniva impugnato il provvedimento dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con cui la compagnia aerea Ryanair era stata riconosciuta come responsabile di alcune pratiche commerciali scorrette, in particolare i suoi comportamenti erano consistiti: in pubblicità ingannevole di alcuni messaggi diffusi tramite internet che avrebbero potuto indurre i consumatori in relazione a gravi omissioni informative delle offerte concernenti le effettive condizioni dei servizi proposti; nella scorrettezza con cui venivano presentati i prezzi dei biglietti; nell’utilizzo della lingua inglese per le comunicazioni rivolte ai consumatori italiani; nella richiesta di un prezzo superiore a quello indicato nel sito internet del professionista per i servizi di cambio date, orari.

La parola al Giudice europeo. In tale contesto, il Consiglio di Stato sottolinea che ad essere scorrette sono le seguenti voci di prezzo imposte dalla compagnia aerea: gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per l’acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi ed inoltre quelli derivanti dall’applicazione dell’IVA alle tariffe e ai supplementi facoltativi per i voli nazionali.

In particolare, il CdS chiede alla Corte di giustizia UE se il disposto di cui all’art. 23, par.1, reg. UE n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che le summenzionate voci di prezzo rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali. Ed inoltre chiede alla Corte europea se il disposto dell’art. 23, par. 1, quarta frase, dello stesso regolamento UE debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende «ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori». Ciò, in quanto, all’interno di un sistema di prenotazione online, il prezzo finale che il consumatore deve pagare deve essere indicato «già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei».

Del resto, ricorda il Consiglio di Stato, l’art. 23, par. 1, reg. UE n. 1008/2008 è inteso a «garantire, segnatamente, l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi».

La decisione alla Corte di giustizia UE.