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Udienza civile da remoto, ma con il giudice in tribunale: la questione alla Consulta

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Udienza civile da remoto, ma con il giudice in tribunale: la questione alla Consulta

Per il Tribunale – ed è difficile dargli torto – la norma che impone la presenza in ufficio per celebrare l’udienza non ha alcun senso perché impone soltanto al giudice civile di doversi recare in Tribunale per utilizzare Microsoft Teams quando questo potrebbe egualmente essere utilizzato con il collegamento da un luogo diverso e più sicuro rispetto all’ufficio giudiziario senza far correre al giudice il rischio di contagiare ed essere contagiato.

La norma contestata. La norma contestata è rappresentata dall’art.83, comma 7, lett. f) d.l. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020 così come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. c), d.l. n. 28/2020 nella parte in cui ha imposto la presenza fisica del giudice civile in tribunale quando deve essere celebrata l’udienza da remoto: per il giudice, come vedremo, questa norma contrasta con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost..

Secondo il Tribunale di Mantova la norma obbliga il giudice a recarsi presso l’ufficiogiudiziario per potersi collegare alla propria stanza virtuale anche se tecnicamente potrebbe essere utilizzata a prescindere dal luogo fisico dal quale si trova collegato il giudice purché abbia a disposizione una connessione internet, una webcam ed un microfono che sono – osserva il giudice – incorporati nel personal computer Hp Elitebook in dotazione al giudice e fornito proprio dal Ministero della Giustizia per il lavoro anche da fuori ufficio.

I profili di irragionevolezza. Ebbene, secondo il Tribunale un primo profilo di illegittimità risiede nella constatazione che la norma contiene «un obbligo attualmente sancito esclusivamente per le udienze che deve celebrare il giudice civile non ritrovandosi analoga esplicita imposizione per qualsivoglia altro magistrato della giurisdizione (sia esso penale, amministrativo, contabile, tributario) così generando una evidente disparità di trattamento di situazioni simili. Neppure il Giudice Costituzionale ha ritenuto di imporsi la presenza fisica in ufficio per fare ricorso allo strumento telematico per trattare i procedimenti».

Peraltro, anche il Consiglio Superiore della Magistratura ha avuto modo di osservare come sia «difficile individuare la ratio di tale scelta del legislatore, in mancanza di una sua illustrazione nella Relazione di accompagnamento, non risultando necessaria la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario per la celebrazione dell’udienza da remoto».

Del resto, non sussiste neppure nessuna ragione di maggiore funzionalità: l’assistenza tecnica è prevista in modalità help desk con apertura di un ticket che ben può essere attivato da qualsiasi luogo fisico.

Inoltre, «non è dato sapere quale garanzia offra al processo la presenza del Giudice in ufficio se poi egli si deve collegare ad un luogo virtuale quale è quello della stanza virtuale messa a disposizione da DGSIA e nessuna delle altre parti processuali possa accedere ai locali del Tribunale».

Ma v’è di più: «se il mezzo tecnologico è idoneo per celebrare la Camera di consiglio, non è oggettivamente comprensibile perché non lo possa essere per celebrare l’udienza, peraltro solo quella civile perché la limitazione vale solo per le udienze civili, considerato che lo strumento tecnico è il medesimo sia per le udienze che per le camere di consiglio».

Infine, la norma appare anche contrastare con l’esigenza di favorire quanto più possibile illavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica salvo che la presenza del personale negli uffici solo per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

Ma nel caso del giudice civile questo opera quotidianamente con la Consolle del Magistrato per la gestione del proprio ruolo e per la celebrazione delle udienze visto che anche per i procuratori delle parti precedentemente costituite è obbligatorio il deposito di atti e documenti solo a mezzo PCT e che l’art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, fino al 31 luglio 2020, impone l’obbligodel deposito telematico a mezzo PCT anche per gli atti introduttivi.

La rilevanza della questione. Infine, il giudice è consapevole che, essendo la norma “a tempo” (e, cioè, valida sino al 31 luglio 2020) la sentenza della Corte Costituzionale potrebbe arrivare quando la norma non sarà più vigente. Tuttavia, proprio a tal proposito, il Tribunale, per così dire, “suggerisce” alla Corte di trattare la questione in via d’urgenza: «nulla impedirebbe alla Corte Costituzionale ritenutane l’urgenza di trattare la questione in data anteriore al 31 luglio 2020 poiché gli artt. 25 e 26 della l. 87 del 11 marzo 1953 consentirebbero di adottare una decisione in poco più di quaranta giorni».

In ogni caso, aggiunge anche che al momento non si può ancora sapere il destino della norma , si deve osservare che se è pur vero che l’udienza da remoto è prevista fino al 31 luglio 2020, ma «non è possibile escludere che alla data del 31 luglio la situazione epidemiologica, che ha giustificato la sua introduzione, possa protrarsi soprattutto nei territori sui quali insiste l’Ufficio giudiziario del Giudice a quo che è collocato nel Distretto di Corte d’Appello di Brescia al cui interno è ricompreso anche il territorio delle province di Bergamo e Brescia la cui situazione epidemiologica può certamente dirsi avere i caratteri del notorio quanto alla diffusività della pandemia da COVID-19».

Rito dell’emergenza. Quest’ultimo passaggio argomentativo del giudice consente di riprendere uno spunto che dovrebbe essere valorizzato dal legislatore: onde evitare che, in caso di nuova emergenza epidemiologica, il sistema giustizia sia sospeso occorre pensare di avere a disposizione “pronto all’uso” un rito dell’emergenza che preveda la possibilità di udienze da remoto senza che giudici, avvocati e consulenti debbano muoversi dalle loro abitazioni. Ed infatti, soltanto l’implementazione della telematica eviterà l’esigenza di una nuova sospensione (oltre a rendere efficiente il processo civile se soltanto il legislatore decidesse di utilizzare anche a regime l’udienza da remoto peraltro preferibile – e di molto – alla trattazione scritta dal momento che mantiene un contatto simultaneo tra tutti gli attori).

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