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Uno Stato membro non può limitare il diritto di proprietà se non per motivi di pubblico interesse

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Uno Stato membro non può limitare il diritto di proprietà se non per motivi di pubblico interesse

Lo afferma la sentenza resa nella causa C-235/17 del 21 maggio 2019 (ECLI:EU:C:2019:432).

La vicenda. La fattispecie al centro della controversia riguarda un ricorso per inadempimento con cui la Commissione europea ha chiesto alla Corte di dichiarare l’Ungheria inadempiente rispetto agli obblighi ad essa incombenti in forza della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e del diritto fondamentale di proprietà (art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) in relazione alla legge che limita in modo manifestamente sproporzionato i diritti di usufrutto e i diritti d’uso sui terreni agricoli e forestali.

La questione. La disciplina ungherese prevedeva nel 1994 il divieto per tutte le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza ungherese, ad eccezione delle persone titolari di un permesso di soggiorno permanente e di quelle cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato, e per tutte le persone giuridiche straniere e ungheresi, di acquistare terreni agricoli. Tale legge Tale legge è stata modificata, con effetto dal 1° gennaio 2002, escludendo anche la possibilità di costituire, per via contrattuale, un diritto di usufrutto sui terreni agricoli a favore delle persone fisiche prive della cittadinanza ungherese o delle persone giuridiche e successivamente nel 2012 prevedendo l’estinzione ex lege di tutti i diritti di usufrutto esistenti alla data del 1° gennaio 2013, e costituiti a tempo indeterminato o per un periodo determinato con scadenza successiva al 30 dicembre 2032, mediante un contratto tra persone che non sono prossimi congiunti, a decorrere dal 1o gennaio 2033.

Il quadro normativo comunitario. Giova rammentare che l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che «Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale».

La lesione alla libera circolazione di capitali. Secondo la Corte di Giustizia, il prevedendo l’estinzione ex lege dei diritti di usufrutto così detenuti su terreni agricoli da cittadini di Stati membri diversi dall’Ungheria, la normativa ungherese restringe, per il suo stesso oggetto, il diritto alla libera circolazione dei capitali assicurato dall’art. 63 TFUE. Invero, la legge ungherese, tale normativa priva i cittadini comunitari non ungheresi sia della possibilità di continuare a godere del loro diritto di usufrutto, vietando di trarne così profitto, sia dell’eventuale possibilità di cedere lo stesso diritto.

La restrizione della libera circolazione non è giustificata. Secondo l’Ungheria la normativa contestata è giustificata da obiettivi funzionali allo sfruttamento razionale dei terreni agricoli, posto che, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ammette che le normative nazionali possono restringere la libera circolazione dei capitali in nome della tutela dello sfruttamento dei terreni agricoli in conduzione diretta e a tendere a far sì che i fondi agricoli siano abitati e sfruttati in maniera prevalente dai loro proprietari. Tuttavia, secondo la sentenza odierna, il requisito della sussistenza del vincolo di parentela tra l’usufruttuario e il proprietario, richiesto dalla normativa contestata, non è idoneo ad assicurare che l’usufruttuario gestisca egli stesso il fondo e che non abbia acquisito il diritto di usufrutto per finalità meramente speculative.

La misura della normativa eccede la finalità di tutela. Inoltre, la disciplina ungherese esclude in maniera ingiustificata che una persona, non prossimo congiunto del proprietario, che abbia acquistato un diritto di usufrutto su tale terreno non sia in grado di sfruttarlo essa stessa. Infine, la normativa contestata non considera che avrebbe potuto perseguire il medesimo obbiettivo di tutela dei fondi agricoli con misure meno lesive della libertà di circolazione dei capitali, allo scopo di assicurare che l’esistenza di un diritto di usufrutto su un terreno dedicato allo sfruttamento agricolo non comporti la cessazione di tale sfruttamento agricolo. Invero, potrebbero essere previste altre misure, meno pregiudizievoli per la libera circolazione dei capitali, quali sanzioni o azioni specifiche di nullità, allo scopo di contrastare eventuali elusioni accertate della legislazione magiara.

L’assenza di un’indennità. Secondo la Corte di Giustizia, in ogni caso, la normativa ungherese non soddisfa il requisito di cui all’art. 17, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, in virtù del quale per una privazione di proprietà come la perdita dei diritti di usufrutto deve essere versata in tempo utile una giusta indennità. Invero, una privazione del diritto di proprietà può avvenire solo «in casi e condizioni previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa». Al contrario, la legge ungherese non prevede alcuna disposizione secondo la quale la suddetta privazione dia diritto ad un indennizzo a favore dei titolari di diritti di usufrutto spossessati.

Concludendo. Pertanto, la privazione di proprietà derivante dalla legge ungherese è manifestamente contraria al principio della libera circolazione dei capitali e al diritto di proprietà come scolpiti dal TFUE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.