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Luglio
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La compiuta giacenza della raccomandata all’estero equivale ad effettiva ricezione: l’imputato non può essere dichiarato irreperibile
Non può essere dichiarato irreperibile l’imputato, residente o dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’informazione sull’addebito e l’invito ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia, o ne ometta il ritiro all’ufficio postale, sicché non occorre procedere allo svolgimento di nuove ricerche e la compiuta giacenza della raccomandata equivale ad effettiva ricezione, con conseguente perfezionamento della procedura di notificazione.
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