L’esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo e unico pegno non osta alla revocabilità dello stesso, ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento a uno solo dei debiti garantiti, perché la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell’atto di costituzione del pegno non può, d’altronde, che investire tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando la banca del diritto di trattenere l’oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie ragioni creditorie, destinate invece a trovare collocazione nell’ambito del passivo chirografario della procedura concorsuale.
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