07
Dicembre
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L’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve essere oggetto di valutazione globale
Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione.
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